ecobonus 110% e cessione del credito: cos’è e come funziona.

 

 

Dopo tanti anni e numerose leggi riguardanti la cessione del credito pare, che questo Governo, mediante l’iniziativa  del Ministro Patuanelli e del sottosegretario Fraccaro, sia riuscito a studiare un meccanismo virtuoso di cessione del credito alle Banche o istituti assicurativi e finanziari, in cui anche le piccole e medie imprese, con scarsa liquidità finanziaria, verranno messe nelle condizioni di appaltare i lavori. In pratica, attraverso il 100+10%, la cessione del credito rappresenterà uno strumento conveniente sia per le imprese, che per le Banche e soprattutto per il cliente che potrà effettuare gli interventi di efficientamento energetico a costo “zero”.

Tuttavia vi è un aspetto negativo. Considerato che tutti gli interventi dovranno  essere terminati entro dicembre 2021, potrà accadere  che la domanda di riqualificazione energetica degli edifici superi l’offerta: in tal caso alcune  imprese potrebbero “improvvisarsi” nel realizzare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, con il risultato che alcuni lavori non vengano effettuati a perfetta regola d’arte.  Ad esempio, sulla base dalla mia esperienza professionale, eseguire un cappotto termico “a perfetta regola d’arte” è un operazione assai complessa e le aziende specializzate in Italia in questo specifico settore, soprattutto qui, nel meridione, sono ancora poche.

(distacco di un cappotto termico in Sicilia, a seguito del forte vento di scirocco)

Quindi il mio consiglio è quello di affidarsi ad imprese altamente qualificate (ad esempio che abbiano frequentato specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale sulla base del protocollo denominato ETAG 004) e comunque con diversi anni di esperienza sul campo, magari andando di persona a verificare gli interventi già realizzati dall’impresa che dovrebbe appaltare i lavori, in modo da ottenere maggiori garanzie sull’intervento.

In attesa di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate e dei due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico che chiariscano i tanti aspetti del provvedimento che regolamenta le attività di riqualificazione energetica che daranno diritto all’ ecobonus 110% è possibile dare alcune risposte a tanti quesiti ed osservazioni tecniche.

Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1-Ecobonus 110%: che cosa è

Detto anche Super bonus 110%, è un provvedimento che vuole imprimere una fortissima accelerazione all’attività di riqualificazione edilizia in brevissimo tempo indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica. In parallelo è previsto il sisma bonus 110% finalizzato alla riduzione del rischio sismico degli edifici di buona parte d’Italia.

2-Dove trovo il provvedimento?

E’ contenuto nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio, che è entrato subito in vigore. Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociale connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Andrà convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. In fase di dibattito parlamentare potrebbe essere modificato.

3-Quali sono gli obiettivi dell’ Ecobonus 110 %?

Creare occupazione e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio immobiliare, in particolare i condomini e le case unifamiliari di proprietà. Sono milioni di edifici che in genere rappresentano dei veri e propri buchi energetici. Se l’operazione avrà successo, si otterranno edifici energeticamente più efficienti, risparmiosi, meno inquinanti e più confortevoli. Un effetto non secondario dell’operazione è l’incremento di valore dell’immobile.

4-Quali sono gli strumento di lancio dell’ecobonus 110 %

Sono gli articoli 119 e 121 contenuti nel Decreto-Legge Rilancio:

– Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

-Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Per la messa in pratica dell’operazione occorrono alcuni documenti attuativi. Si tratta di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate e di due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico.

5-Che cosa prevede l’articolo 119?

Contempla l’innalzamento delle agevolazioni per alcuni interventi già previsti  dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle spese documentate e sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%) con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo invece che in 10 anni.

6-Che cosa dice l’articolo 121?

Esso prevede la trasformazione delle detrazioni fiscali del 110% delle spese documentate e sostenute in sconto in fattura e in credito di imposta cedibile senza limiti “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

7-In quale periodo di tempo vanno eseguiti i lavori per poter accedere all’ ecobonus 110 %

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

8-Chi sono i beneficiari dell’ecobonus 110 %

Sono:

-persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)

-Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;

-cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

9-A quali edifici si applica?

Prime e seconde case in condominio

Prime case unifamiliari

(sulla base delle risorse finanziari disponibili c’è stato l’impegno da parte del Ministro Patuanelli e del sottosegretario Fraccaro di discutere, in Parlamento, la possibilità di estendere l’ecobonus 110% anche alle seconde case unifamiliari)

10-A quali edifici non si applica?

Sono esclusi dall’ecobonus

-gli immobili strumentali

-gli immobili di onlus

-edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale

11-Quali interventi complessivi sono necessari per ottenere l’ecobonus 110 %?

Sono di tre tipi:

-in condomini e case unifamiliari: cappotto termico.

-in condominio: impianti centralizzati di riscaldamento e raffrescamento e acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore con impianto fotovoltaico o di microcogenerazione

-in case unifamiliari: caldaie a pompa di calore con impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

Per poter fruire del super bonus del 110% sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario eseguire congiuntamente uno degli interventi che beneficiano del super bonus o quelli per il sisma-bonus.

12-Quali prestazioni energetiche deve raggiungere l’intervento?

Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”. Copia dell’asseverazione verrà inviata ad Enea per via telematica. Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà emanare un Decreto per fissare la forma dell’asseverazione, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Legge n. 34.

Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

13-Qual è il ruolo del tecnico-progettista nei lavori riguardanti l’ecobonus 110 %?

Avrà un ruolo fondamentale. Egli è il tecnico che deve analizzare la situazione dell’edificio precedente all’intervento, suggerire gli interventi più opportuni, il rispetto dei requisiti tecnico normativi di legge del progetto e dell’intervento e la situazione post intervento e redigere la “dichiarazione asseverata”. In essa dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute. A tal fine si attende anche un decreto ad hoc del Ministero dello Sviluppo economico.

14-Quali altre condizioni sono necessarie per l’ecobonus 110 %?

Se il contribuente esercita l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo prevista dall’art. 121, egli deve ottenere il visto di conformità da parte di un dottore commercialista o di un CAF che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta. Lo prevede l’art. 119, comma 11.

15-Quali sono i massimali di spesa ammissibili per gli interventi complessivi?

Cappotto in condominio e in casa unifamiliare: 60 mila € per unità immobiliare

Impianto in condominio e in casa unifamiliare: 30 mila € per unità immobiliare

16-Quali sono gli interventi ‘secondari’, se inseriti all’interno dell’intervento complessivo” possono essere agevolati con la detrazione dell’ecobonus 110 %?

L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari sono compresi se l’intervento è eseguito congiuntamente a quello complessivo che consente l’ottenimento dell’ecobonus.

I serramenti possono contribuire al raggiungimento del salto di due classi energetiche che dà diritto all’ecobonus 110%.

17-Qual è la spesa massima ammissibile per infissi e schermature?

Il limite massimo di detrazione per gli infissi e le schermature è di 60.000 euro per ciascun intervento.

18-Quale è la ripartizione nel tempo della spesa degli infissi e delle schermature inseriti nell’intervento complessivo?

Sia nel caso di utilizzo diretto della detrazione che nel caso di cessione del credito di imposta, il periodo di detrazione è di 10 anni. Su quest’ultimo punto vi sono dubbi interpretativi che dovrebbero venir chiariti dall’Agenzia delle Entrate entro il 20 giugno 2020.

19-Quali sono i requisiti per i materiali da rispettare per l’ecobonus 110 %?

Non è previsto nulla di specifico salvo per i materiali isolanti per il cappotto termico che devono rispettare i CAM-Criteri ambientali minimi.

20-Premesso che i serramenti sono proprietà privata, nell’ambito di un intervento complessivo che dà diritto all’ecobonus 110 % potrà il proprietario del singolo appartamento sostituire in maniera autonoma i propri infissi e accedere all’ecobonus 110 %?

Può essere, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente all’intervento complessivo che dà diritto all’ecobonus 110%. Tuttavia per questo ed altri dettagli interpretativi, è il caso di attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrat.

21-Quali dovranno essere i valori di trasmittanza termica che gli infissi dovranno rispettare in questo caso?

I valori dovranno essere quelli attualmente previsti per l’ottenimento dell’ecobonus. Tuttavia il decreto richiama l’emanazione di apposito provvedimento, per altro già atteso da tempo, in cui potrebbero esserci delle novità in merito.

22-Nel caso di un’unità immobiliare, è possibile ottenere il salto di due classi energetiche installando un adeguato impianto per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e nuovi serramenti ad alta efficienza energetica?

Solo il tecnico-progettista che analizza l’edificio dal vivo può fornire una risposta corretta sull’ammissibilità e l’efficacia dell’intervento. Vi saranno casi in cui l’evidenza sarà immediata, sia in senso positivo che negativo. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi e viste le notevoli cifre in gioco, varrà la pena di commissionare un apposito studio in dettaglio, con tanto di assunzione di responsabilità.

 

Ecobonus 110 %. Sconto in Fattura e Cessione del Credito

Cessione del credito e sconto in fattura sono meccanismi previsti art. 121 del Decreto Rilancio intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.”

23-Che cosa è la cessione del credito?

La cessione del credito prevista dall’art.121 consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente il valore dell’incentivo cui avrebbe diritto, cedendolo a un soggetto terzo. La novità del decreto in questione è quella di consentire che tale soggetto terzo sia una banca o una società finanziaria, e cioè che detto diritto possa essere monetizzato. Al contrario, le normative in essere escludevano banche e finanziarie dalla possibilità di acquisire il credito, che doveva necessariamente rimanere nell’ambito della catena di fornitura.

24-Che cosa è lo sconto in fattura?

Lo sconto immediato in fattura è a tutti gli effetti una ‘cessione del credito’ immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso dalla fornitura; la detrazione fiscale connessa all’intervento e destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore il quale, in cambio, decurta la sua fattura applicando uno sconto ‘fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto’

25-Che cosa prevede l’art. 121 del Decreto Rilancio

L’art.121, per come è stato approvato, promuove entrambe i meccanismi; in più, consente una illimitata circolazione del credito, cosa precedentemente limitata a soli due passaggi.

26-Quali interventi sono coperti da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono applicabili a tutti gli interventi che fanno capo al cosiddetto Bonus Casa, all’Ecobonus (sia nella forma tradizionale sia nella nuova introdotta dall’articolo 119), al SismaBonus, al Bonus facciate introdotto dalla scorsa legge di bilancio, all’installazione di pannelli fotovoltaici (che godano di incentivazione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.119), all’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

27-Quali sono gli interventi nel dettaglio?

Ecco gli interventi agevolati e coperti da cessione del credito e sconto in fattura:

– Recupero del patrimonio edilizio

– Efficienza energetica

– Adozione di misure antisismiche

– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

– Installazione di impianti fotovoltaici

– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

28-In quale periodo temporale devono essere stati effettuati tali interventi?

La possibilità si riferisce alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

29-Esiste un limite massimale in euro per ogni intervento coperto da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

No, i limiti riguardano la scansione temporale delle rate, che segue quella cui aveva diritto il cliente che per primo ha maturato il diritto alla detrazione.

30-L’impresa cosa può  compensare nel suo F24 se decidesse di coprire autonomamente le richieste dei clienti?

I tributi che rientrano negli F24 ordinari e accise sono utilizzabili per la compensazione. Quindi: IVA, IRES, IRAP, IMU, TARI, Contributi INPS e INAIL, IRPEF dipendenti e assimilati, Ritenute e Accise. Esiste un limite massimo cumulativo da rispettare che è stato portato a 1 milione di euro dall’art. 147 del DL Rilancio Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

31-Quando l’impresa è autorizzata a compensare?

Sulla disponibilità effettiva del credito, il Decreto non si pronuncia; nel caso del precedente (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del DL Crescita del 2019 (cosiddetto Sconto immediato) il credito era immediatamente utilizzabile.

32-L’impresa deve far sottoscrivere al cliente un contratto con il quale egli/ella gli cede il credito di imposta da ecobonus?

Più che un ‘contratto’,  il cliente dovrebbe esibire la ricevuta dell’avvenuta cessione che viene stampata dal portale dell’Agenzia. Quindi sarà il cliente a doversi munire del proprio PIN ed effettuare la comunicazione dell’avvenuta cessione.

33-Se in un certo anno non è possibile compensare, che cosa succede ai crediti di imposta di quell’anno?

Nella versione definitiva che è stata approvata, una rata che non è stato possibile utilizzare in compensazione viene persa.

34-E’ necessario cedere tutto il credito di un’operazione o è possibile cederne solo una parte e l’altra parte tenerla?

Per analogia con i meccanismi attualmente in essere, il credito può essere ceduto in tutto o in parte. Tuttavia, sarà meglio aspettare eventuali pronunciamenti dell’Agenzia.

35-Se l’impresa decidesse  di applicare lo sconto in fattura, può decidere la percentuale da applicare? C’è una massimale da rispettare?

Il capoverso a) del comma 1 parla di ‘un contributo sotto forma di sconto’, non fissando un obbligo sulla ‘quantificazione’ di detto sconto, solo specificando che non potrà superare il valore del corrispettivo. Sicuramente questo punto verrà meglio chiarito in futuri provvedimenti dell’Agenzia.

36-Se il cliente ha dichiarato cose non veritiere all’Enea, l’impresa cosa rischia?

Il principio generale è che la responsabilità della singola cessione sia sempre in capo al cedente e non al cessionario. Quindi l’azienda non rischia se il cliente dichiara il falso. Essa rischia quando dovesse a sua volta cedere il credito in modo scorretto. Al comma 7 viene però richiamata una ‘responsabilità in solido del fornitore’ nel caso in cui sia accertato un concorso nella violazione. Va sottolineato che l’articolo 119 che regola il Superbonus chiede esplicitamente che il professionista incaricato sia responsabile ANCHE degli aspetti economici della transazione, per evitare abusi. Tuttavia, questa clausola vale solo per il Superbonus e non per tutte le altre detrazioni che potrebbero essere oggetto di cessione.

SARS-CoV2: un vaccino chiamato sostenibilità dell’abitare, del lavoro e della mobilità.

E’ ormai noto che l’esposizione all’inquinamento atmosferico indoor e outdoor, ed in particolare al materiale particellare PM (PM10, PM2,5), agli ossidi di azoto (NO e NO2), nonché all’ozono (O3), può determinare un insieme di effetti sanitari avversi: più è alta e costante nel tempo l’esposizione alle polveri sottili, più è alta la probabilità che il sistema respiratorio sia predisposto ad una malattia più grave.

In piena pandemia stanno emergendo, sempre di più, numerose evidenze scientifiche in merito alla possibilità di un’associazione diretta della diffusione dell’infezione da SARS-CoV2 con le aree a elevato livello di inquinamento atmosferico: in Italia, l’ipotesi di un’associazione è stata avanzata in virtù del fatto che aree come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove il virus ha presentato la maggiore diffusione, si registrano generalmente le maggiori concentrazioni degli inquinanti atmosferici misurati e controllati secondo quanto indicato e prescritto dalla legislazione di settore (DLgs 155/2010).

 

 

Per esempio, l’analisi dei decessi su di un ampio campione di casi effettuato dall’ISS, ha mostrato come la mortalità per COVID-19, sia stata elevata in soggetti che già presentavano una o più patologie (malattie respiratorie, cardiocircolatorie, obesità, diabete, malattie renali, ecc), sulle quali la qualità ambientale indoor e outdoor e gli stili di vita, in ambiente urbano, possono aver giocato un ruolo.

Anche in altre aree del mondo come a Wuhan e ad Harbin in Cina, si è visto che la letalità del coronavirus è stata favorita dall’inquinamento atmosferico ed il conseguente lockdown, che ha portato ad una drastica riduzione dei livelli delle polveri sottili, è stata l’arma vincente per controllare la diffusione dell’epidemia.

 

(nella foto Milano prima e dopo il lockdown)

Questa settimana è stato aggiunto un altro importante tassello nel complesso puzzle che ricostruisce la relazione tra i livelli di inquinamento atmosferico e l’epidemia di COVID-19 (malattia del Coronavirus causata dalla SARS-CoV-2). A metterla in evidenza, è uno studio intitolato “Comprendere l’ eterogeneità degli esiti avversi del Covid 19: il ruolo della scarsa qualità dell’ aria e le decisioni del lockdown”, condotto da Leonardo Becchetti, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, Gianluigi Conzo, anche lui di Tor Vergata, Pierluigi Conzo dell’Università di Torino e Francesco Salustri, del Centro di ricerca sull’economia della salute dell’Università di Oxford.

Si tratta dello studio italiano più completo mai realizzato sulla relazione tra inquinamento e COVID-19 in cui sono stati analizzati i dati di tutti i comuni e di tutte le province, sia in termini di decessi che di contagi giornalieri. Nello studio le variabili significative sulle cause di contagio e i decessi per Covid-19, sono rappresentate dal combinato disposto di tre fattori: le misure di lockdown, il livello dell’inquinamento locale – soprattutto polveri sottili ma anche biossido di azoto – e le tipologie delle strutture produttive locali, in particolare le attività non digitalizzabili, che quindi nel periodo più acuto della crisi epidemica hanno avuto maggiori resistenze a chiudere.

Le stime indicano che la differenza tra province più esposte a polveri sottili (in Lombardia) e meno esposte (in Sardegna) è di circa 1.200 casi e 600 morti in un mese, un dato che implicherebbe il raddoppio della mortalità e dove il livello delle polveri sottili è più elevato (Lombardia, nella Pianura padana dell’ Emilia-Romagna e anche nella zona di Pesaro-Urbino), sono anche le zone di maggior contagio. A risultati simili è pervenuto un gruppo di ricerca di Harvard che ha studiato il fenomeno nelle contee degli Stati Uniti ed è noto che nelle aree rurali di molti paesi europei, dove il i livelli di poveri sottili (PM 10 e PM 2,5) sono estremamente bassi, si contano pochissimi  casi di SARS-CoV2.

 

Se guardiamo alle polveri più sottili (Pm2,5) solo il 6% dipende da movimenti atmosferici. Il 57% è prodotto dal riscaldamento domestico, mentre quote attorno al 10% ciascuna dalle modalità di trasporto, dalle fonti di energia e dalla produzione industriale ed agricola; 

Queste evidenze portano a ragionare sulle politiche economiche e su come dovrebbero cambiare, alla luce di una pandemia che sta mettendo in ginocchio i sistemi industriali di tutto il mondo: per contrastare anche in futuro la diffusione di nuovi virus è necessario operare una rivoluzione in termini di sostenibilità ambientale, non solo a livello individuale ma anche nel mondo del lavoro e dell’impresa. 

Non si tratta di optare per la decrescita, ma per una ripresa resiliente e sostenibile, intervenendo su settori come l’efficientamento energetico dell’edilizia attraverso la leva dell’ecobonus, la riqualificazione in chiave bioecologica degli ambienti indoor, la mobilità sostenibile, la digitalizzazione e la dematerializzazione mediante lo smart-working e l’economia circolare. Con la decarbonizzazione dell’edilizia, del lavoro e della mobilità  potremmo incidere sul 70-80% dell’inquinamento.

Sono interventi che non paralizzerebbero l’economia ma metterebbero in moto un gigantesco “green new deal” che sarebbe la chiave di un nuovo modello di sviluppo in grado di coniugare creazione di valore economico, competitività, lavoro, sostenibilità ambientale, salute e conciliazione della vita e del lavoro con quella delle relazioni: attraverso questo unico modello di sviluppo sostenibile si riuscirebbe a “governare” l’epidemia e ad attuare concretamente e rapidamente la transizione energetica, riducendo le emissioni dei gas climalteranti in modo da  evitare, nei prossimi decenni, conseguenze catastrofiche a livello ambientale e sanitario.

Per tale ragione, nella lotta al SARS-CoV2,  gli investimenti in tema di sostenibilità energetica ed ambientale  possono risultare  più efficienti ed efficaci persino dei programmi per la ricerca di un vaccino: ormai è noto che la ricerca di un vaccino il più delle volte è insostenibile, sia per le ingenti risorse da impiegare, che per le enormi difficoltà di arrivare, in tempi brevi, alla fase della vaccinazione di massa della popolazione (soprattutto in caso di pandemia) o ancora peggio, senza avere la certezza del risultato, come è già accaduto per il vaccino contro HIV: sono ormai 35 anni che si fa la ricerca senza alcun successo e ad oggi, con i nuovi farmaci, le prospettive di vita dei pazienti HIV sono pressoché paragonabili a quelle della popolazione senza l’infezione.

Anche l’epidemia da SARS-CoV2 potrebbe essere “gestita” optando per le nuove cure farmacologiche abbinate ad un programma di riduzione delle emissioni inquinanti, soprattutto perchè ci sono delle probabilità che il covid-19 possa subire delle mutazioni e comunque diminuire la sua carica virale (da qui l’inutilità di un vaccino): incidere sulla riduzione dell’inquinamento, non solo non ha alcun “effetto avverso” contrariamente a qualsiasi vaccino, ma permette di ridurre drasticamente, sia il tasso di letalità del SARS-Cov2, che della maggior parte delle patologie tumorali, cardiovascolari, infiammatorie, croniche e degenerative. A sua volta, la minore incidenza di patologie croniche e polmonari porterebbe a minori complicanze nella gestione di future epidemie (la letalità di qualsiasi virus è sempre minore in pazienti in buona salute e senza patologie croniche ed infiammatorie). Tale approccio sostenibile avrà anche effetti positivi sulla preservazione delle biodiversità e delle foreste, rendendo sempre più difficile future zoonosi ovvero il salto di specie (spillover) di virus, batteri e parassiti dall’animale all’uomo.   

 

      

La parola chiave per il prossimo futuro deve essere quindi resilienza, in termini di lavoro, crescita economica, tutela ambientale e della salute; i fattori chiave per raggiungere questi obiettivi sono: riqualificazione edilizia ad alta sostenibilità energetica, ambientale e bioecologica (ecobonus e miglioramento delle condizioni di benessere abitativo indoor), smart working & mobilità sostenibile, economia circolare (rigenerativa ed ecosostenibile).

 

DIOSSIDO DI TITANIO: Proposta di classificazione come cancerogeno 1B con frase d’azzardo H350i

nel settore edilizio le nanoparticelle di  diossido di Titanio vengono impiegate prevalentemente nel calcestruzzo, nelle malte auto-riparanti,  nei cementi e pitture fotocaltalitiche, nei rivestimenti in ceramica o gres con caratteristiche antibatteriche e/o autopulenti,  nei manufatti per coperture, negli asfalti,  betoncini stradali e pavimentazioni autobloccanti di cemento con funzione “antismog”,    nelle pitture fotocatalitiche,  nei rivestimenti (sequestranti NOx),  nei pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, nei PCM (materiali a cambiamento di fase) aerogel, nanolaser,  nanoisolanti, film sottili,  nell’acciaio per migliorare la corrosione, nel legno per migliorare la resistenza agli UV e all’umidità, nei materiali compositi in legno-plastica, sui vetri come prodotti autopulenti, antigraffio, anti UV, o per migliorare le prestazioni termiche.

Purtroppo, L’International Agency for Research on Cancer ha già classificato il biossido di titanio come possibile cancerogeno per gli umani , classe 2b, se inalato:

https://monographs.iarc.fr/ENG/Publications/techrep42/TR42-4.pdf 

 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol93/mono93-7.pdf

a fine maggio 2016, nell’ambito dei regolamenti dell’Unione europea,  è stata ufficialmente attivata la procedura di “Proposta di classificazione ed etichettatura relativa al processo di armonizzazione” per il biossido di titanio come cancerogeno 1B con frase d’azzardo H350i. La proposta avviata dalla Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail francese nel 2014 potrebbe dopo 18 mesi di consultazione (novembre 2017) comportare l’adozione di restrizioni specifiche nell’utilizzo del biossido di titanio, specie in forma nano.
Per ulteriori infirmazioni vedi: ANSES’s proposal for titanium dioxide to be classified as carcinogenic by inhalation submitted for public consultation https://www.anses.fr/fr/node/122801

Cost Optimal and Nearly Zero-Energy Buildings (nZEB)

Jarek Kurnitski Editor

Cost Optimal and Nearly Zero-Energy Buildings (nZEB)

Definitions, Calculation Principles, and Case Studies

Springer

 

Preface

Nearly zero-energy (nZEB) buildings and cost-optimal energy performance have suddenly become a widely discussed topic across Europe. How to construct these buildings, how to design them, and above all what it means are relevant questions that many building professionals and decision makers from both the public and private sector need to ask and find answers to. The current situation is historic, as the EU has to be ready for the mass construction of nZEB buildings by 2019.
Behind the scenes of this system-wide change in construction, directives on
energy performance in buildings in combination with related R&D at all levels, from technology to calculation methods and regulation, have made it possible to design and construct buildings with remarkably improved energy performance.
nZEB buildings are expected to use 2–3 times less energy compared to today’s modern buildings, should also provide a high-quality indoor environment and long service life, and have to be easy to operate and maintain. Yet, there is still a long way to go in order to realize these ambitious goals in practice, and we hope this book represents a valuable step forward.
There are good reasons for European regulations on the energy performance of buildings: Buildings account for roughly 40 % of total primary energy use in the EU and globally, and also offer the greatest cost-effective energy saving potential compared to other sectors. Unlike the energy and transport sectors, in the building sector the technology for energy savings already exists, making rapid execution possible once the necessary skills and regulations are in place.

Uniform implementation would accelerate the process, as differences in regulations complicate building design, installation and construction, as well as manufacturing and sales in the common market area.
In this book, we have collected the latest information available on nZEB buildings;  the respective authors are well-versed in the preparation of European REHVA nZEB technical definitions, as well as national regulations and nZEB requirements. They present the latest information on technical definitions, system boundaries, and methodologies for energy performance calculations, as well as descriptions of technical solutions and design processes on the basis of nZEB building case studies—essential resources for all those who need to understand and/or work with the energy performance of buildings.
The authors believe that a healthy and ongoing exchange of information will help to promote more concrete and harmonized national nZEB regulations, and to find cost-effective design processes and technical solutions for future nZEB buildings.

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